STATUTO

Informazioni su Anica

STATUTO

CONSIGLIO DIRETTIVO

Statuto

Art.1) *Costituzione*

E’ costituita a norma dell’ art. 36 e segg. Del Codice civile la “ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE INDUSTRIE DI COMPONENTI PER ASCENSORI (ANICA)., da ora in poi denominata l’ Associazione salvo l’uso del nome proprio per chiarezza di testo.

Art. 2) *Scopi*

L’Associazione si propone di tutelare gli interessi degli Associati sia sul piano tecnico sia commerciale. A tal fine contribuirà con ogni mezzo idoneo allo studio ed alla risoluzione dei problemi concernenti la produzione e la commercializzazione di componenti per ascensori. Si adopererà altresì affinchè le aziende associate contemperino i propri interessi con quelli della clientela degli altri associati. Svolgerà inoltre ogni altra attività riconosciuta utile dai suoi organi statutari per il raggiungimento dei fini istituzionali. L’ANICA è un’associazione senza finalità di lucro,di durata prevista come da Articolo 15), apolitica ed aconfessionale e si prefigge di conseguire il riconoscimento giuridico.

Art. 3) * Sede*

L’ANICA ha sede in Milano e può istituire sezioni, sedi ed uffici anche in altre località in Italia.

Art. 4) *Rapporti con altre Associazioni*

L’ANICA auspica la partecipazione di suoi rappresentanti a tutti gli organismi pubblici e privati, italiani, esteri e sopranazionali che si occupano di ricerche, studio, preparazione ed interpretazione di norme che riguardano la sicurezza dei componenti ascensoristici

Art. 4.1)

L’Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dal Comitato Direttivo ad altre associazioni od enti quando ciò sia ritenuto utile al conseguimento dei fini sociali