Statuto
Art -1
Costituzione
E’ costituita a norma dell’ art. 36 e segg. Del Codice civile la “ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE INDUSTRIE DI COMPONENTI PER ASCENSORI (ANICA)., da ora in poi denominata l’ Associazione salvo l’uso del nome proprio per chiarezza di testo.
Art -2
Scopi
L’Associazione si propone di tutelare gli interessi degli Associati sia sul piano tecnico sia commerciale. A tal fine contribuirà con ogni mezzo idoneo allo studio ed alla risoluzione dei problemi concernenti la produzione e la commercializzazione di componenti per ascensori. Si adopererà altresì affinchè le aziende associate contemperino i propri interessi con quelli della clientela degli altri associati. Svolgerà inoltre ogni altra attività riconosciuta utile dai suoi organi statutari per il raggiungimento dei fini istituzionali. L’ANICA è un’associazione senza finalità di lucro,di durata prevista come da Articolo 15), apolitica ed aconfessionale e si prefigge di conseguire il riconoscimento giuridico.
Art -3
Sede
L’ANICA ha sede in Milano e può istituire sezioni, sedi ed uffici anche in altre località in Italia.
Art -4
Rapporti con altre Associazioni
L’ANICA auspica la partecipazione di suoi rappresentanti a tutti gli organismi pubblici e privati, italiani, esteri e sopranazionali che si occupano di ricerche, studio, preparazione ed interpretazione di norme che riguardano la sicurezza dei componenti ascensoristici
Art -4.1
L’Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dal Comitato Direttivo ad altre associazioni od enti quando ciò sia ritenuto utile al conseguimento dei fini sociali