ANICA informa di un’importante comunicazione relativa alla Validità Attestati di Esame del Tipo per Ascensori e Componenti di Sicurezza per Ascensori, prodotti e certificati secondo EN 81-20/50:2014:
Con riferimento alla pubblicazione delle norme EN 81.20:2020 e 81.50:2020, l’ANICA sostiene che non ci siano i presupposti per ritenere non validi gli attestati CE di conformità che richiamano al proprio interno le norme EN 81.20:2014 et EN 81:50:2014, perché le norme pubblicate non contengono alcun aggiornamento di carattere tecnico rispetto alle precedenti.
La Direttiva ascensori 2014/33UE, in circostanze analoghe, ha sancito con l’art 44. la validità delle certificazioni rilasciate secondo la precedente direttiva 95/16 CE in via transitoria per non generare intoppi di natura prettamente burocratica rispetto all’applicazione delle ordinarie procedure in essa previste.
Con lo stesso criterio, la Direttiva ascensori 2014/33UE ribadisce, all’allegato IV, parte A art.7, relativo agli esami UE di tipo per gli ascensori e i componenti di sicurezza, che l’Organismo Notificato riesamini e rilasci un nuovo attestato o un appendice all’attestato esistente, solo nel caso in cui il fabbricante apporti delle modifiche al componente che possano influire sulla validità del certificato UE di tipo.
Risultano quindi infondate, a parere della scrivente Associazione, le richieste di aggiornamento degli attestati UE di Tipo alle EN 81.20/50:2020 fino alla loro naturale scadenza.